
di M.CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Ho letto l’articolo nel quale si dà conto della decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la concessione della detenzione domiciliare ad Antonio Forastefano, notizia che, come suo difensore, avevo già appreso attraverso le sedi istituzionali. Proprio perché il provvedimento è ora oggetto di ampia attenzione mediatica, mi pare doveroso e opportuno esprimere alcune considerazioni, soprattutto in relazione ai pareri fortemente negativi espressi dalla DDA di Catanzaro e dalla DNA sulla collaborazione di Forastefano.
La decisione della Suprema Corte riporta infatti al centro del dibattito non tanto il principio di diritto affermato, quanto la persistente svalutazione di un percorso collaborativo che, sul piano giudiziario, risulta invece ripetutamente riconosciuto. La collaborazione, del resto, o c’è o non c’è: non può esistere una collaborazione “a metà”, valida per le sentenze e improvvisamente degradata a “apparente” nei pareri successivi. E quella di Antonio Forastefano non è stata una collaborazione ambigua o opportunistica, ma una collaborazione a senso unico, che ha inciso in modo concreto sugli equilibri criminali del territorio e ha prodotto risultati processuali significativi.
Non si è in presenza di un singolo riconoscimento isolato, ma di un percorso giudiziario coerente che, con la sola fisiologica eccezione della fase iniziale coincidente con l’avvio della collaborazione, ha condotto in tutte le successive sentenze al riconoscimento premiale previsto dalla normativa sui collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni rese hanno riguardato fatti gravissimi e hanno coinvolto anche familiari stretti, incluso il fratello, segnando una dissociazione totale dal contesto mafioso di provenienza, difficilmente compatibile con l’idea di una collaborazione solo formale o simulata.
È noto che ogni percorso collaborativo conosce fasi complesse, momenti bui, passaggi inizialmente poco chiariti: non si nasce collaboratori di giustizia, lo si diventa nel tempo. Proprio per questo la collaborazione va valutata nella sua complessità e nella sua evoluzione, non cristallizzata su singole criticità iniziali. Ciò che deve prevalere è la verifica oggettiva dei risultati, e nel caso di Forastefano tali risultati sono stati ritenuti rilevanti dai giudici della cognizione, hanno inciso su procedimenti anche già definiti e hanno condotto al riconoscimento della qualifica di collaboratore di giustizia anche in sede di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 58-ter dell’ordinamento penitenziario.
Continuare a qualificare negativamente una collaborazione che ha prodotto effetti giudiziari concreti e ripetuti rischia di lanciare un messaggio profondamente disincentivante. Il rigore è necessario, soprattutto nei confronti di chi proviene da contesti mafiosi, ma deve essere coerente e lineare: diversamente, si corre il rischio di svuotare di significato lo stesso istituto della collaborazione e di indebolire uno degli strumenti più delicati e decisivi nella lotta alla criminalità organizzata.
*Avvocato e
Difensore di Antonio Forastefano.
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