L'avv Conidi Ridola: "Il paradosso della difesa: lo Stato esige vittime lucide e tollera aggressori alterati"

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  27 luglio 2026 08:56

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

La recente sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che ha reso irrevocabile la condanna del gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour, ha riacceso un dibattito mai sopito nel nostro Paese, confermando ancora una volta che la legittima difesa non coincide con la legittimità di uccidere. Secondo i giudici, l'utilizzo dell'arma nei confronti dei rapinatori ormai in fuga non costituiva più una reazione difensiva, bensì una risposta offensiva successiva alla cessazione del pericolo. La decisione trova il proprio fondamento nell'articolo 52 del Codice penale, che richiede la contemporanea sussistenza dell'attualità del pericolo, della necessità della reazione e della proporzione tra il bene tutelato e quello sacrificato. Venuti meno tali presupposti, la tutela della legittima difesa non opera più. Sotto il profilo strettamente giuridico, il ragionamento appare coerente con i principi consolidati della giurisprudenza. È però sul piano umano, sociale e criminologico che emergono interrogativi destinati a dividere profondamente l'opinione pubblica.

Viviamo in una società nella quale aumentano gli episodi di violenza predatoria, le aggressioni improvvise, il fenomeno delle baby gang e una criminalità sempre più spregiudicata, spesso caratterizzata anche dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, capaci di alterare la percezione della realtà, ridurre i freni inibitori e incrementare l'aggressività. Ed è proprio qui che si manifesta quello che appare come il vero paradosso del sistema. Da un lato l'ordinamento prende atto dell'esistenza di soggetti che possono agire in condizioni di alterazione psicofisica; dall'altro pretende dalla vittima, sorpresa da un'aggressione violenta, sottoposta a un improvviso e intenso stress emotivo, una lucidità quasi assoluta, imponendole di valutare, nell'arco di pochi istanti, quando il pericolo sia cessato, quale sia la risposta proporzionata e quale il limite oltre il quale la reazione diventi penalmente rilevante. Si crea così un'evidente asimmetria: chi aggredisce decide tempi, modalità e intensità dell'azione criminosa; chi subisce deve invece conservare un autocontrollo che, nella realtà, spesso nessun essere umano è in grado di mantenere in condizioni di estremo pericolo.

Naturalmente il diritto non può legittimare vendette private né esecuzioni sommarie, poiché uno Stato di diritto vive proprio sulla capacità di impedire che la giustizia venga sostituita dalla forza. Tuttavia il legislatore e la giurisprudenza non possono ignorare ciò che la psicologia dell'emergenza insegna da decenni: paura, adrenalina e percezione del rischio alterano inevitabilmente la capacità di valutazione e di controllo delle proprie azioni. Finché il diritto continuerà a misurare la condotta della vittima con il metro della riflessione razionale anziché con quello della concreta esperienza umana, decisioni come quella del caso Roggero continueranno ad alimentare una distanza sempre più profonda tra la giustizia delle aule giudiziarie e il sentimento di sicurezza dei cittadini.

*Avvocato