
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Negli ultimi giorni l’attenzione mediatica si è concentrata sull’ammissione del procuratore Nicola Gratteri di utilizzare un portatile personale per il proprio lavoro. Da questa semplice constatazione è nata una polemica che, a ben vedere, appare più simbolica che sostanziale, perché il vero tema non è il computer di un singolo magistrato, ma l’organizzazione tecnologica dell’intero sistema giudiziario.
Chi conosce la realtà quotidiana degli uffici giudiziari sa bene che oggi ogni magistrato dispone di un proprio computer, fisso o portatile, per svolgere le attività di indagine, redigere atti, consultare banche dati e accedere ai sistemi ministeriali: non si tratta di una scelta individuale, ma di una necessità strutturale, dal momento che il lavoro giudiziario moderno è interamente digitalizzato. I programmi non cambiano a seconda del dispositivo, perché il Processo Telematico, le piattaforme ministeriali, le banche dati investigative e i software di gestione degli atti sono gli stessi, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati su un computer “istituzionale” o su un portatile, e ciò che conta non è il guscio esterno della macchina, ma l’accesso controllato ai sistemi e alle reti ufficiali.
Nella pratica, un magistrato è comunque vincolato a usare quegli strumenti, perché l’infrastruttura informatica della giustizia è univoca e centralizzata, non esistono scorciatoie personali e i flussi di lavoro passano attraverso le piattaforme ministeriali con le loro credenziali, i loro protocolli e la loro tracciabilità. Pensare che l’uso di un portatile sia una stranezza significa ignorare la normalità del lavoro giudiziario contemporaneo, dove per ragioni di mobilità, sicurezza personale o semplice efficienza i magistrati lavorano su dispositivi che portano con sé tra ufficio, aula di udienza e, in alcuni casi, luoghi protetti. Il punto, quindi, non è se un magistrato abbia un portatile, ma come siano garantite la sicurezza dei dati, la protezione delle reti e la conformità alle regole ministeriali, perché se questi standard sono rispettati il mezzo diventa secondario rispetto al fine. Colpire una singola figura per una prassi che, di fatto, è diffusa e spesso inevitabile rischia di trasformare una questione tecnica in una polemica personale: è legittimo discutere di cybersicurezza nella giustizia, ed è anzi doveroso farlo, ma questo dibattito dovrebbe riguardare le infrastrutture, gli investimenti e le politiche digitali del Ministero, non la scelta, peraltro comune, di un singolo magistrato di utilizzare un portatile.
Se davvero si vuole tutelare la riservatezza delle indagini e l’efficienza del sistema, la domanda da porsi è se le dotazioni tecnologiche fornite dallo Stato siano adeguate, aggiornate e all’altezza delle sfide di oggi, perché in un’epoca in cui la giustizia è sempre più digitale la sicurezza informatica non si difende con una polemica, ma con investimenti, formazione e infrastrutture solide. In questo quadro si inserisce un profilo spesso ignorato nel dibattito pubblico e che merita molta più attenzione del tipo di computer utilizzato, cioè la sicurezza degli interrogatori e delle audizioni svolte da remoto, pratica diffusasi soprattutto dopo l’emergenza Covid, quando è diventato possibile che interrogatori, colloqui difensivi e persino audizioni delicate, inclusi quelli che riguardano collaboratori di giustizia e pentiti di mafia, avvengano tramite piattaforme come Teams con collegamenti a distanza che coinvolgono magistrati e avvocati.
Il problema non è tanto lo strumento in sé, quanto ciò che si dà per scontato, vale a dire la correttezza e la trasparenza di chi ascolta da remoto, perché in un’aula fisica il controllo su chi è presente, su cosa viene registrato e su come circola l’informazione è immediato e verificabile, mentre a distanza questo controllo diventa fragile. Quando un interrogatorio avviene online si apre una zona grigia che tocca il cuore stesso della prova, poiché non è sempre possibile garantire che dall’altra parte dello schermo non ci siano soggetti non autorizzati ad ascoltare, che l’audizione non venga registrata, diffusa in tempo reale o archiviata fuori dai canali ufficiali, e che l’ambiente in cui si trova chi ascolta o chi parla sia realmente controllato e sicuro.
In particolare, nel caso dei collaboratori di giustizia, questi interrogativi assumono un peso enorme, perché la riservatezza non è solo una formalità procedurale, ma una condizione essenziale per la sicurezza delle persone coinvolte e per la credibilità dell’intero impianto probatorio. Il sistema, di fatto, si fonda su un presupposto implicito, cioè la correttezza di chi gestisce il collegamento da remoto, ma in ambito giudiziario e soprattutto in contesti di criminalità organizzata nulla può essere lasciato alla fiducia personale o al semplice affidamento sulle buone prassi, servendo invece strumenti tecnici e protocolli verificabili.
Se si vuole parlare seriamente di sicurezza nella giustizia digitale, allora il tema non può fermarsi al portatile di un magistrato, perché il punto centrale diventa un altro: esistono controlli effettivi, certificazioni e garanzie tecnologiche sufficienti a tutelare la segretezza e la genuinità delle audizioni da remoto? Paradossalmente, il rischio più grande non sta nel dispositivo su cui si scrive un atto, ma nella possibilità che una dichiarazione decisiva venga ascoltata, registrata o diffusa da chi non dovrebbe nemmeno sapere che quell’interrogatorio è in corso, ed è per questo che la polemica sul computer personale appare marginale rispetto alla necessità, ben più urgente, di definire regole chiare, controlli rigorosi e infrastrutture certificate per tutto ciò che riguarda la giustizia a distanza.
*Avvocato
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