
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA *
Pochi giorni fa un blog di informazione giuridica ha riportato una notizia che trae origine da una decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense: nel 2019, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, una relazione tra una magistrato e un’avvocatessa che esercitava la professione davanti a quel magistrato si è protratta anche all’interno del Palazzo di Giustizia e nei locali degli uffici giudiziari, e il magistrato non si sarebbe astenuto nelle cause in cui quella professionista era parte, pur avendone l’obbligo.
La vicenda è stata raccontata in un articolo pubblicato il 23 febbraio 2026 su Terzultima Fermata e ripreso da altri siti di approfondimento giuridico italiani come fonte del provvedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato. Partiamo da un principio fondamentale: la libertà sessuale e affettiva è un diritto umano, pienamente legittimo e non può costituire per sé motivo di scandalo, né tantomeno oggetto di sanzioni giuridiche in un ordinamento liberale. Due adulti possono intrattenere relazioni affettive o sessuali con chi desiderano, senza che ciò comporti di per sé alcuna censura o condanna. È sacrosanto difendere questo principio, perché la dignità delle persone non si misura in funzione dei loro rapporti privati.
Il problema giuridico e istituzionale, tuttavia, emerge quando una relazione personale si intreccia con ruoli che richiedono imparzialità, autonomia e decoro istituzionale. Quando la relazione privata coinvolge persone che operano all’interno di una stessa sfera professionale — e in particolare quando uno dei soggetti è chiamato a giudicare una causa patrocinata dall’altro — la libertà privata non è più l’oggetto della questione: diventa centrale la garanzia dell’imparzialità e della parità delle parti.
Nel caso richiamato, la questione non è che due persone abbiano avuto una relazione. Il vero punto critico è che quella relazione è stata collocata all’interno dell’ambiente giudiziario e avrebbe influito, o avrebbe potuto influire, sull’assegnazione e sulla gestione di cause. Questo incide sulla credibilità della funzione pubblica e mina la fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia.
La normativa deontologica dell’avvocato prevede chiaramente che il professionista debba mantenere comportamenti compatibili con i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. Quando una relazione personale, anche se privata, si intreccia con un ruolo professionale che dipende dalla fiducia pubblica e dall’equilibrio processuale, il confine tra sfera privata e pubblico interesse si dissolve. In questi casi, ciò che rileva non è la relazione in sé, ma l’eventuale utilizzo della relazione per ottenere vantaggi professionali o per alterare la funzione giudiziaria.
Codice Deontologico Forense
Parallelamente, il dovere di astensione dei magistrati non è un vezzo formale, bensì una garanzia fondamentale di imparzialità e indipendenza della giurisdizione. Quando un magistrato intrattiene rapporti personali o confidenziali con un avvocato, l’obbligo di astenersi non è un consiglio, ma un preciso obbligo giuridico. Serve a evitare che l’apparenza di parzialità si sostituisca alla realtà dell’imparzialità. Se tale astensione non avviene, il sistema giuridico perde un elemento essenziale: la fiducia nella terzietà delle decisioni giudiziarie.
La vera questione non è dunque il rapporto affettivo o sessuale, bensì la possibilità che quella relazione sia stata utilizzata come strumento di influenza o di vantaggio professionale. È questa strumentalizzazione che suscita preoccupazione e che giustifica la reazione disciplinare nei confronti dell’avvocato — e che dovrebbe altresì far riflettere sul comportamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
In definitiva, lo scandalo non è l’amplesso, ma ciò che ne viene fuori a livello professionale e istituzionale: la perdita di imparzialità, la violazione del dovere di astensione e il possibile vantaggio indebito derivante da relazioni personali nel contesto di funzioni pubbliche. Questo è il punto che richiede attenzione, riforma culturale e, dove necessario, adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di condotta.
*Avvocato
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