L'avv Conidi Ridola: "Quando il calendario salta e nessuno avvisa: una prassi che mina la lealtà processuale"

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  08 novembre 2025 10:45

 di M.CLAUDIA CONIDI RIDOLA *

Accade con una frequenza ben maggiore di quanto si voglia ammettere: il giudice fissa un calendario delle udienze, magari scandendo con precisione le attività e annotando a verbale che una determinata seduta sarà “solo per calendarizzazione” o “non si procederà a discussione”. Poi, alla successiva udienza, quel calendario viene modificato, integrato o addirittura stravolto senza che gli avvocati assenti – pur sostituiti dal difensore d’ufficio – ne ricevano alcuna comunicazione scritta.

È una prassi che espone a conseguenze serie. Non soltanto perché il difensore di fiducia fa affidamento sul calendario stabilito, ma perché il difensore d’ufficio, chiamato in sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., non ha alcun obbligo di comunicare tali cambiamenti al collega, né potrebbe essergli imputata una condotta omissiva che non rientra tra i suoi doveri. Il risultato è che la parte privata si trova, di fatto, privata della presenza del proprio difensore scelto per effetto della modifica taciuta della programmazione.

Il punto è stato chiarito con nettezza dalla Cassazione penale, Sezione III, sentenza 6 novembre 2025, n. 36075. La Corte ha affermato che, una volta fissata la calendarizzazione ex art. 477 c.p.p., il suo mutamento non comunicato alle parti assenti integra una violazione del principio di lealtà processuale e può dar luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Questo perché il calendario non è un atto meramente organizzativo, ma uno strumento che incide direttamente sull’esercizio del diritto di difesa.

Nel caso esaminato dalla Corte, l’udienza era stata rinviata “solo per calendarizzare” e con la precisa indicazione che non si sarebbe proceduto alla discussione. All’udienza successiva, davanti a un altro giudice, si è invece discusso nel merito, in assenza del difensore di fiducia che aveva fatto legittimo affidamento sulla precedente programmazione.

La discussione è stata svolta dal difensore d’ufficio chiamato in sostituzione, con evidente pregiudizio per l’assistenza effettiva dell’imputato. Questo principio ha una conseguenza chiara: se la calendarizzazione è fissata, qualsiasi mutamento che incida sulle attività previste deve essere comunicato a tutti i difensori, anche quelli assenti e sostituiti. Ogni diversa prassi si pone in contrasto con il dovere di lealtà processuale elaborato dalla giurisprudenza e viola le garanzie difensive. È essenziale ribadirlo perché, nella pratica, gli avvocati d’ufficio non comunicano – né devono comunicare – le modifiche del calendario ai colleghi di fiducia.

Questo rende ancora più urgente il rispetto rigoroso delle forme da parte dell’autorità giudiziaria, che sola può garantire che il mutamento del calendario non diventi uno strumento potenzialmente lesivo dei diritti delle parti.  Il principio delineato dalla Cassazione del 6 novembre 2025 ha il merito di riportare ordine in una prassi che rischia di trasformare un istituto pensato per assicurare certezza e trasparenza in un terreno di incertezza.Il calendario impegna tutti. Le sue modifiche, se non comunicate, non possono produrre effetti pregiudizievoli verso chi ha legittimamente confidato nell’assetto originario.

*Avvocato


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