
Riflessioni sullo scudo penale e sul principio di eguaglianza alla luce delle recenti dichiarazioni di Armando Spataro
18 gennaio 2026 11:28di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA *
La recente presa di posizione dell’ex procuratore Armando Spataro, che ha definito “inaccettabile” la proposta di uno scudo penale per le forze dell’ordine perché in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, offre lo spunto per riportare il dibattito su un terreno che dovrebbe essere comune a ogni sensibilità politica: quello delle garanzie dello Stato di diritto. Al di là delle contrapposizioni ideologiche, la questione non riguarda soltanto il rapporto tra magistratura e polizia, ma investe un nodo più profondo, ossia il modo in cui l’ordinamento sceglie di controllare l’esercizio della forza pubblica e di sottoporlo alle stesse regole che valgono per tutti i consociati. La proposta di scudo penale, inserita nel più ampio pacchetto sicurezza, viene presentata come uno strumento di protezione per gli operatori chiamati ad agire in contesti di rischio e di urgenza, ma sul piano tecnico non incide tanto sul tema della punibilità, già oggi regolato dalle cause di giustificazione previste dal codice penale – legittima difesa, adempimento del dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità – quanto sulla fase che precede l’accertamento giudiziale vero e proprio. In particolare, essa mira a differire o evitare l’iscrizione nel registro degli indagati quando l’uso della forza appaia, in una valutazione preliminare, riconducibile a una di queste esimenti. È qui che si colloca il punto di frizione con l’impianto costituzionale del processo penale, perché l’iscrizione non rappresenta una forma di stigma o di anticipazione di colpevolezza, ma una garanzia funzionale al corretto svolgimento del procedimento: consente la piena partecipazione del difensore agli accertamenti tecnici irripetibili, rende effettivo il contraddittorio, assicura trasparenza all’azione del pubblico ministero e dà concreta attuazione al principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’articolo 112 della Costituzione. Sottrarre una categoria di soggetti a questo passaggio significa introdurre una fase preliminare sottratta al pieno controllo giurisdizionale, nella quale la valutazione sulla giustificazione del fatto viene anticipata e concentrata in una sede che non è quella del giudice, ma quella dell’accusa, con un inevitabile spostamento dell’equilibrio tra poteri. Sul piano dell’eguaglianza, il problema non è astratto, ma strutturale: se due soggetti pongono in essere lo stesso fatto tipico e invocano la stessa causa di giustificazione, la differenziazione delle regole processuali rischia di trasformarsi in un privilegio, difficilmente compatibile con l’articolo 3 della Costituzione, che ammette trattamenti diversi solo quando siano ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Ed è proprio su questo crinale che si apre un rischio più ampio, che va oltre il singolo intervento normativo: l’idea che, in nome della sicurezza o dell’efficienza, alcune categorie possano essere progressivamente sottratte al circuito ordinario del controllo giudiziario.
Oggi sono le forze dell’ordine, domani potrebbe essere la magistratura, con la tentazione di “filtrare” preventivamente le denunce ritenute infondate prima ancora che trovino il loro naturale approdo presso l’autorità competente, secondo le regole già previste, ad esempio, dall’articolo 11 del codice di procedura penale. E, per analogia, si potrebbe domani invocare una corsia privilegiata per il personale sanitario, per il personale tecnico, per ogni categoria esposta a decisioni difficili o a un elevato rischio di contenzioso. È in questa progressione, apparentemente ragionevole ma sistemicamente pericolosa, che lo Stato di diritto rischia di inclinarsi verso un modello in cui il controllo della legalità non è più universale, ma selettivo.
Le ripercussioni pratiche non sono secondarie, perché una fase iniziale sottratta all’iscrizione formale può tradursi in un accesso più limitato agli atti per la difesa e per le persone offese, in una compressione del contraddittorio proprio nei momenti in cui si formano le prove più delicate, e in una riduzione della percezione di imparzialità dell’accertamento. La questione, allora, non è se le forze dell’ordine debbano essere tutelate, ma in che modo: se attraverso un rafforzamento delle garanzie di un processo equo e rapido, oppure mediante un arretramento del controllo giurisdizionale sull’uso della forza pubblica. In uno Stato costituzionale, la legittimazione dell’autorità non deriva dall’immunità, ma dalla verificabilità del suo operato alla luce di regole comuni e trasparenti. È in questo senso che l’osservazione di Spataro coglie un punto essenziale: il vero scudo della democrazia non è una norma che crea corsie privilegiate, ma una giustizia che resta uguale per tutti, soprattutto quando il potere dello Stato si manifesta nella sua forma più incisiva.
*Avvocato
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