L’avvocato Conidi Ridola: “Il guinzaglio non basta, il dovere di diligenza di chi conduce un cane”

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  04 ottobre 2026 10:27

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

Un cane condotto per strada non è soltanto un animale affidato al proprio padrone: è una responsabilità nei confronti della collettività.

La riflessione nasce da un episodio accaduto ieri, quando un cane di grossa taglia, pur essendo condotto al guinzaglio, è riuscito a strattonare il proprietario e a raggiungere un cane di dimensioni molto più piccole, aggredendolo. Solo l'intervento immediato del proprietario dell'animale aggredito e, successivamente, del conduttore del cane aggressore ha impedito conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Ma cosa prevede la legge?

L'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, recentemente prorogata con l'ordinanza del 16 luglio 2026, stabilisce precisi obblighi a carico del proprietario e del detentore.

Nei luoghi aperti al pubblico il cane deve essere condotto con un guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e cinquanta e il proprietario deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La stessa disciplina impone inoltre che l'animale sia affidato a persone in grado di gestirlo correttamente.

È dunque importante chiarire un equivoco: la museruola non è obbligatoria semplicemente perché un cane è di grossa taglia. Ma quando esiste un concreto rischio per l'incolumità di altri animali o persone, essa diventa una delle cautele previste dalla normativa.

La responsabilità, pertanto, non può essere valutata soltanto sulla base del fatto che il cane fosse "al guinzaglio". Occorre chiedersi se fosse effettivamente sotto controllo e se il proprietario avesse adottato tutte le cautele necessarie in relazione alle caratteristiche e al comportamento dell'animale.

Sul piano civilistico, l'articolo 2052 del codice civile stabilisce che il proprietario dell'animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.

Ecco perché la responsabilità del proprietario non può essere sostituita da considerazioni come "il mio cane non aveva mai fatto niente" oppure "si è trattato di un incidente". La funzione della normativa è proprio quella di prevenire l'evento dannoso, non di intervenire soltanto dopo che si è verificato.

Quando poi vi sia una significativa sproporzione tra gli animali, la valutazione della concreta capacità di controllo assume particolare rilievo. Un cane di grande forza che riesca a sottrarsi alla presa del proprio conduttore e a raggiungere un altro animale può creare un rischio che il proprietario deve essere in grado di prevenire.

Non si tratta di demonizzare i cani di grossa taglia, né di ritenere pericoloso un animale soltanto per la sua razza o dimensione. Si tratta, più semplicemente, di pretendere diligenza, prudenza e consapevolezza da chi decide di condurlo in uno spazio condiviso.

E c'è una considerazione che dovrebbe valere più di ogni altra: chi porta a passeggio il proprio cane deve sapere che dall'altra parte può esserci un animale molto più piccolo, un bambino, una persona anziana o semplicemente qualcuno che non è in grado di difendersi.

Il diritto di passeggiare con il proprio animale finisce dove comincia il diritto degli altri alla sicurezza.
E vedere il proprio fedelissimo aggredito e rimanere impotenti è un trauma che non conosce esimenti nè attenuanti.

Per questo il guinzaglio non può diventare un alibi.

Il cane non è responsabile delle proprie azioni: lo è chi ha il dovere di conoscerlo, controllarlo e prevenire il rischio che possa arrecare danno.

*Avvocato