
"Le recenti modifiche alla legge urbanistica regionale n. 19/2002, introdotte con la deliberazione del Consiglio regionale n. 54/2026, incidono in maniera significativa sull’assetto del governo del territorio, intervenendo su due ambiti centrali: il mutamento di destinazione d’uso degli immobili e la gestione delle procedure paesaggistiche. Con l’introduzione dell’art. 57-bis, la Regione Calabria recepisce le innovazioni normative nazionali in materia edilizia, ampliando la possibilità di modificare la destinazione d’uso delle singole unità immobiliari tra diverse categorie funzionali — residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale — anche in assenza di varianti urbanistiche".
Lo scrivono il responsabile Dipartimento n.4 Pianificazione urbanistica, ambiente e territorio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro Roberta Aiello e il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro Eros Corapi
"Elemento centrale della nuova disciplina è il concetto di “zone equipollenti”, attraverso il quale viene esteso l’ambito di applicazione della norma anche a porzioni di territorio che, pur non rientrando nelle tradizionali classificazioni urbanistiche, risultano di fatto urbanizzate o dotate di adeguate opere di urbanizzazione, nonché agli ambiti classificati come urbanizzati dagli strumenti urbanistici comunali. In tal modo, la disciplina amplia significativamente il perimetro entro cui i mutamenti di destinazione d’uso possono avvenire con modalità semplificate. Si tratta di un’impostazione che risponde all’esigenza, concreta e condivisibile, di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente e di rendere più flessibile l’adattamento degli immobili alle trasformazioni economiche e sociali. Tuttavia, tale apertura introduce un cambiamento profondo nell’equilibrio tra semplificazione e pianificazione".
"Il mutamento di destinazione d’uso non è un’operazione neutra: incide sull’organizzazione della città, sulla distribuzione delle funzioni, sui servizi, sulla mobilità e sulla qualità degli spazi urbani. Per questa ragione, tali trasformazioni sono state storicamente governate dagli strumenti urbanistici e, in particolare, dal Piano Strutturale Comunale, che rappresenta il principale strumento di indirizzo e controllo delle dinamiche territoriali. La nuova disciplina, pur non eliminando formalmente il ruolo del PSC, ne modifica profondamente la funzione. Il principio introdotto è infatti quello della generale ammissibilità del mutamento d’uso per le singole unità immobiliari, demandando ai Comuni la possibilità di introdurre eventuali condizioni o limitazioni".
"Ne deriva un’inversione sostanziale dell’impostazione tradizionale: non è più il piano a stabilire preventivamente le trasformazioni ammissibili, ma è la norma a consentirle in via generale, attribuendo alla pianificazione un ruolo successivo e regolativo. La norma non elimina il piano, ma ne riduce la capacità di indirizzo, spostando il baricentro del governo del territorio dalla pianificazione alla norma. A questo quadro si affianca un ulteriore elemento di rilievo legato alla gestione delle procedure paesaggistiche. L’ampliamento delle fattispecie e la maggiore facilità di attivazione dei procedimenti comportano un incremento significativo del carico amministrativo, che si concentra sulle strutture tecniche chiamate a svolgere le istruttorie. La clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legge impone che tali attività siano svolte senza risorse aggiuntive. Ciò significa, in concreto, che l’aumento delle pratiche e della complessità istruttoria deve essere assorbito all’interno di strutture organizzative già esistenti. In contesti caratterizzati da assetti amministrativi snelli e da competenze integrate tra urbanistica, ambiente e paesaggio — come nel caso della Provincia di Catanzaro — tale incremento rischia di determinare condizioni di sovraccarico, con possibili ricadute sui tempi dei procedimenti e sulla qualità delle valutazioni tecniche".
"La questione centrale non è soltanto normativa, ma organizzativa: la sostenibilità del carico amministrativo derivante dall’ampliamento delle procedure, in assenza di un adeguato rafforzamento delle strutture tecniche".
"A conferma di tali criticità, si richiama la recente deliberazione della Giunta Comunale della Città di Catanzaro n. 215/2026, con la quale l’Amministrazione ha ritenuto necessario avviare una verifica sistematica dello stato di attuazione dei Piani Attuativi Unitari (PAU), con particolare riferimento al completamento degli obblighi convenzionali relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla cessione delle aree standard previste dal D.M. 1444/1968 . L’atto stabilisce, in modo esplicito, che il completo assolvimento di tali obblighi costituisce condizione propedeutica per l’ammissibilità degli interventi edilizi nelle aree interessate e, in particolare, nelle cosiddette “zone equipollenti” ai fini del mutamento delle destinazioni d’uso. Tale intervento amministrativo evidenzia come la maggiore apertura introdotta dalla disciplina regionale richieda, in concreto, un rafforzamento delle attività di verifica e controllo da parte dell’ente locale. In altri termini, la semplificazione normativa non si traduce automaticamente in una riduzione dei procedimenti, ma comporta la necessità di introdurre ulteriori livelli istruttori per garantire il rispetto degli standard urbanistici e la sostenibilità delle trasformazioni. Ne emerge un quadro nel quale il governo del territorio tende a spostarsi dal piano agli atti amministrativi successivi, con il rischio di una gestione più frammentata e meno programmatoria. Il ricorso a strumenti di verifica ex post, pur necessario, conferma infatti la difficoltà di presidiare in via preventiva le trasformazioni, rafforzando le preoccupazioni circa il progressivo indebolimento del ruolo pianificatorio del Piano Strutturale Comunale".
"In questo scenario si inserisce anche la disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica. La norma regionale prevede che, nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applichi la sanzione prevista dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Si tratta di una previsione che, sul piano del singolo caso, può apparire comprensibile, in quanto riferita a interventi realizzati in un momento in cui il vincolo non era ancora vigente e che, già nel sistema vigente, non configurano un illecito paesaggistico. Tuttavia, la questione non può essere letta esclusivamente in chiave fattuale. L’esplicitazione normativa di tale principio, già desumibile dall’ordinamento, interviene all’interno di un sistema — quello della compatibilità paesaggistica — costruito su regole uniformi e su un equilibrio preciso tra valutazione successiva e permanenza dell’effetto sanzionatorio. In questo contesto, l’introduzione espressa di un’esenzione dalla sanzione, anche se riferita a ipotesi specifiche, rischia di generare incertezze applicative e di aprire spazi a interpretazioni estensive, incidendo su un meccanismo che il Codice dei beni culturali e del paesaggio configura come unitario e rigoroso. La compatibilità paesaggistica, infatti, non rappresenta una semplice regolarizzazione, ma un istituto eccezionale, la cui efficacia è strettamente connessa alla presenza di un effetto non neutro rispetto alla violazione. L’introduzione di deroghe esplicite può quindi attenuarne la funzione di presidio e contribuire a rendere meno chiari i confini applicativi dell’istituto. Questa modifica si inserisce in un quadro più ampio in cui la semplificazione normativa tende a spostare l’equilibrio del sistema dal controllo preventivo alla gestione successiva delle trasformazioni. Il combinarsi di questi fattori — ampliamento delle possibilità di intervento, indebolimento del ruolo pianificatorio e aumento del carico istruttorio — può determinare un effetto complessivo di riduzione della capacità pubblica di indirizzo e controllo del territorio. In questo contesto, appare fondamentale ribadire che la semplificazione non può essere intesa come riduzione del controllo pubblico, ma deve tradursi in maggiore chiarezza, qualità e capacità di governo del territorio".
"L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catanzaro ritiene pertanto necessario che l’attuazione della norma sia accompagnata da un rafforzamento del ruolo della pianificazione comunale, dalla definizione di criteri applicativi chiari e da un adeguato supporto alle strutture tecniche coinvolte. Per tali ragioni, l’Ordine si rende disponibile a offrire un contributo tecnico e culturale, collaborando con le istituzioni locali e regionali per accompagnare l’attuazione della norma e garantire che le nuove opportunità si traducano in interventi coerenti con i principi di tutela, qualità urbana e sostenibilità".
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