Multa con autovelox a Pizzo, accolto il ricorso: “Apparecchio non omologato”

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  28 ottobre 2026 16:16

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 1437/2026 del 26.10.2026 , ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Eleonora Carchedi del Foro di Vibo Valentia, la quale contestava la sanzione irrogata all’automobilista, per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S, con pena accessoria della decurtazione di 3 punti, per illegittimita’ della sanzione notificata oltre i 90 giorni, l’illegittimita’ della sanzione rilevata automaticamente attraverso strumento elettronico non omologato.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, tra i tanti motivi di diritto supportati nel ricorso dall’Avv. Carchedi, si sofferma su quanto segue: “ Occorre prendere in considerazione , ai fini della decisione del presente giudizio, la questione relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art.142 comma  8 C.d.S. , per essere stato, all’odierno ricorrente, notificato dalla Polizia Municipale di Pizzo, un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, per superamento dei limiti di velocità accertati con apparecchiatura di rilevazione elettronica “ autovelox” approvata ma non omologata. E’ illegittimo l’accertamento eseguito con un apparecchio autovelox approvato ma non omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, non può considerarsi equipollente, nemmeno sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 comma 6  D.LGS 285/1992”, pertanto il ricorso merita accoglimento e annulla il verbale di contestazione emesso dal Comune di Pizzo.

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