Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del comune di Villa San Giovanni e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, relativamente al differimento dell'udienza in merito all’annullamento del parere reso dalla Commissione per la Valutazione d’impatto ambientale, “con prescrizioni”, del ministero dell’Ambiente rilasciata lo scorso 19 novembre.
Il Comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria – afferma un comunicato stampa - seguiranno con attenzione il complesso e lungo procedimento, manifestando avverso ogni atto che dovesse ulteriormente essere adottato la loro ferma opposizione nei confronti di un progetto e di una procedura illegittimi e, come tali, inutili e dannosi per le realtà territoriali coinvolte”. “Il profilo della inammissibilità del ricorso per come sostenuto – a parere dei ricorrenti - è superato dall’accoglimento del rinvio nel merito al fine di presentare motivi aggiunti sugli atti che si andranno a produrre nel lungo iter fino all’approvazione eventuale del progetto davanti al Cipess”.
E In merito al ricorso al Tar presentato dalle amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che la notizia sulla ammissibilità del ricorso "è infondata". “La ricostruzione fornita dei fatti - ha dichiarato Ciucci - non è assolutamente coerente con lo svolgimento dell’udienza. In particolare, diversamente da quanto ricostruito, l’avvocato incaricato dalle due amministrazioni ha rinunciato alla fase cautelare da lui stesso richiesta, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa disposta dal Presidente della sezione. È quindi falso che il Tar abbia 'dichiarato ammissibile l’impugnazione del parere della commissione Via Vas' e non abbia accolto l’istanza del Ministero delle Infrastrutture e di Stretto di Messina”. “Ciò che è avvenuto processualmente - ha continuato Ciucci - è la rinuncia alla fase cautelare del giudizio da parte dei ricorrenti, che comporterà la fissazione di una nuova udienza di merito da parte del Tribunale Amministrativo”. “Nessuna istanza del Mit e della società è stata respinta - ha concluso Ciucci - al contrario la rinuncia alla fase cautelare da parte dei ricorrenti conferma la correttezza dell’eccezione sollevata dal Mit e dalla società circa l’assenza dei presupposti di urgenza per la richiesta di sospensione del parere VIA”.
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