"Il Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ha deliberato di proporre atto di impugnazione avverso la nomina ad interim dell'avvocato Maurizio Borgo, siccome adottata dalla Regione Calabria con decreto n. 107/2020". Non si raffredda il clima attorno alla nomina del coordinatore dell'avvocatura regionale e non viene nemmeno esclusa la trasmissione del carteggio alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.
Dopo la bocciatura da parte del Tribunale di Catanzaro (sezione Lavoro) della scelta di Jole Santelli, senza avviso pubblico, ricaduta su Maria Maddalena Giungato (LEGGI QUI), il presidente della Regione aveva annunciato il 'reclamo' contro la decisione e 'reagito' nominando ad interim il segretario generale Maurizio Borgo (LEGGI QUI).
Una linea, quella assunta dalla Santelli, fortemente contestata anche dai legali interni della Regione, dalla Unaep (Unione nazionale avvocati enti pubblici) e ovviamente dal COA (LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI). L'Ordine degli Avvocati, presieduto da Antonello Talerico, aveva fatto notare come il decreto dell'interim a Borgo fosse "illegittimo e abnorme avendo al contempo eluso l’ordine giudiziale che impone alla Presidente Santelli il conferimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura secondo norme di legge e costituzionali e non invece reiterando gestioni personalistiche". "Ignorato l’art. 23 della Legge n° 247/2012 - si legge nella diffida- che disciplina la figura degli avvocati degli enti pubblici e impone loro l’esclusività delle funzioni e l’iscrizione a un albo speciale". In pratica, Borgo, rivestendo un incarico dirigenziale di livello generale (Dipartimento Segretario) per il quale è stato posto in aspettativa e collocato fuori del ruolo di avvocato dello stato (ex DPR n° 584/1993), non può essere iscritto all’albo speciale. Dunque, viene meno uno dei requisiti della nomina a coordinatore degli avvocati regionali. Inoltre, poiché Borgo è anche un dg della Regione, non sarebbe garantita la “sostanziale estraneità dell’avvocato rispetto all’apparato amministrativo burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale”. "L’assenza dei requisiti ex lege previsti per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore dell’avvocatura generale determinerà, peraltro, la nullità di ogni atto assunto in questa veste, con plausibile paralisi dell’attività regionale", aveva avvisato il COA.
Tornando alle 'fresche' decisione del COA, viene specificato come: "Il Consiglio dell'Ordine - inoltre- ha riservato, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti all'esito dell'acquisizione della dichiarazione rilasciata dall'Avv. Borgo con cui lo stesso attestava di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. L.vo n. 39/2013, per come richiamata nel decreto di sua nomina".
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