Annullato il conferimento di un incarico dirigenziale con funzioni ispettive. Lo ha deciso la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione lavoro, che ha rigettato gli appelli proposti dal Miur e da un controinteressato, confermando la sentenza resa nel 2018 dal Tribunale di Catanzaro, che aveva accertato la nullità del conferimento dell’incarico di dirigente non generale, con funzioni ispettive, a tempo determinato (3 anni), come stabilito da un Avviso pubblico dell'Ufficio scolastico regionale del 2016.
La vertenza trae origine da un ricorso proposto da un aspirante candidato cosentino, al quale non era stato conferito l'incarico. Il candidato ha deciso di fare ricorso rivolgendosi agli avvocati Achille Morcavallo e Vincenzo Tiano del foro di Cosenza, dell’Associazione nazionale docenti. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva riscontrato la violazione, da parte dell’amministrazione scolastica, dell’art. 1.94 della L. n. 107/2015, norma ritenuta imperativa, nella parte in cui prescrive, per l’Ente avvisante, il dovere di predeterminare e rendere conoscibili, con l’avviso pubblico, i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa, al fine di conferire lo speciale incarico.
Secondo il Tribunale, infatti, l’Usr avrebbe effettuato una predeterminazione solo fittizia e apparente dei criteri di scelta, “non essendo idonea, a tal fine, la mera riproduzione, nell’avviso di selezione, dei parametri previsti dall’art. 19.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 – e neppure la successiva determinazione dei criteri ad opera della Commissione di valutazione – e, pertanto, nell’aver conferito l’incarico senza la predeterminazione e la conoscibilità di criteri selettivi”.
Secondo la Corte di appello, l’art. 1.94 della L. n. 107/2015 non si presta a interpretazioni diverse da quella attribuitagli dal ricorrente e dal giudice di primo grado, richiamando tra l'altro i principi di trasparenza e di correttezza dell’operato della pubblica amministrazione.
In entrambi i gradi di giudizio il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente vittorioso.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736