Talerico: "Attentato al patrocinio a spese dello Stato e al ruolo della difesa"

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  18 aprile 2026 13:55

di ANTONELLO TALERICO* 

Pericoloso il tentativo di abrogazione del patrocinio a spese dello Stato per alcune materie e la trasformazione dell’Avvocato in un collaboratore sottopagato. Il Ministro Salvini e qualche altro sedicente politico ritornano ad occuparsi di patrocinio a spese dello Stato. Lo fanno con la medesima disinvoltura lessicale e con la medesima imprecisione tecnica. E come al solito cercando di scaricare le
proprie responsabilità sugli altri: anche questa volta contro gli avvocati che hanno la prerogativa della difesa. Questi rappresentanti dimenticano che il patrocinio a spese dello Stato è l’attuazione dell’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Non è un istituto di favore per l’Avvocatura.
 
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che il Ministro Salvini ha evocato nel corso di una trasmissione, non ha “tagliato” il patrocinio a spese dello Stato, come si dice; ha fatto qualcosa di più insidioso, e di tecnicamente più grave. L’articolo 29, comma 3, del decreto ha abrogato l’articolo 142 del Testo Unico sulle spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Quella disposizione,
introdotta in attuazione dell’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, prevedeva che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino extracomunitario l’onorario e le spese spettanti al difensore fossero a carico dell’erario, senza preventiva verifica reddituale. Non era un privilegio. Era un
regime speciale, pensato per un contenzioso dai termini perentori brevissimi, con parti strutturalmente non abbienti, spesso trattenute nei CPR o appena sbarcate, prive di documenti di origine, di traduzioni legalizzate, di reddito accertabile nei tempi processuali utili.
 
Abrogare l’articolo 142 non significa “ricondurre il beneficio al regime ordinario”.  Significa sopprimere una garanzia calibrata sulla specificità del giudizio di espulsione e scaricare sulla difesa un onere documentale che si traduce in un ostacolo concreto all’impugnazione. È una restrizione selettiva, chirurgica, consapevole. Il Ministro, insomma, racconta agli italiani un decreto che non è quello da lui firmato. Se lo ha letto, lo ha letto male. Se non lo ha letto, è peggio. Il Ministro afferma, poi, che i ricorsi allungano i tempi. È l’inverso. I tempi sono già lunghi prima che il ricorso venga proposto, e lo sono per responsabilità dell’amministrazione che il Ministro medesimo presiede. La domanda di
protezione internazionale viene formalizzata presso le Questure con il modello C3. Le Commissioni territoriali che decidono nel merito sono organi amministrativi, non giurisdizionali. Dipendono dal Ministero dell’Interno. Il ricorso giurisdizionale entra in scena solo dopo, e solo se la Commissione ha rigettato la domanda.
 
Il dato che il Ministro tace è questo: una quota rilevantissima dei ricorsi proposti dinanzi alle Sezioni specializzate dei Tribunali viene accolta. Significa che i giudici danno torto alle Commissioni. Significa che l’avvocato, con il suo ricorso, non ha allungato alcunché: ha riparato un errore dello Stato.
Se il Ministro desidera davvero ridurre i tempi, il tema non è l’avvocatura. È la struttura che egli stesso guida. Le Commissioni territoriali sono sottodimensionate. Le Prefetture gestiscono i flussi con organici insufficienti. Il Ministero dell’Interno potrebbe istituire ulteriori Commissioni e dinvece no,
diventa più facile scaricare tutto sull’Avvocatura. Ma il Ministro dovrebbe sapere che chi difende, in regime di patrocinio a spese dello Stato, non si arricchisce. Riceve compensi liquidati in misura ridotta rispettoalle tariffe ordinarie (anche fino all’80% in meno), spesso a distanza di anni dal deposito dell’istanza. Ed oggi con la ben nota circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 (che siamo pronti ad impugnare), si tenta, addirittura, di evitare il pagamento dei compensi all’avvocato attraverso una incostituzionale compensazione con le pretese creditorie dello Stato, ovviamente senza alcun accertamento in contraddittorio. L’Avvocatura affronta pratiche complesse, fascicoli documentali voluminosi, udienze multiple, traduzioni. Lo fa perché l’articolo 24 della Costituzione glielo impone e perché il giuramento professionale non prevede distinzioni tra clienti italiani e stranieri, tra ricchi e poveri.
 
Ma c’è di più, e di peggio. Il decreto-legge n. 23 del 2026 è in corso di conversione. Il testo licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato il 17 aprile contiene un articolo 30-bis che il Ministro si guarda bene dal menzionare, e che tuttavia svela il disegno vero. Da un lato si abroga, nei ricorsi avverso i
provvedimenti di espulsione, il regime speciale che garantiva l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Dall’altro si istituisce un compenso di circa 615,00 euro per il collega che avrà convinto il cittadino extracomunitario ad accettare il rimpatrio volontario. Si toglie dove l’avvocato difende, si paga dove l’avvocato accompagna alla partenza. Pensavo che gli avvocati difendessero i diritti delle
persone e non fossero dei segretari-accompagnatori. L’articolo 30-bis modifica l’articolo 14-ter del testo unico sull’immigrazione e introduce delle novità. Tra queste la previsione che al rappresentante legale (neanche più veniamo indicati con il nome di Avvocato o Procuratore !) munito di mandato, che abbia assistito lo straniero nella fase di presentazione della domanda, spetti un compenso (appunto 615,00 euro) pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze erogato al migrante, corrisposto soltanto ad esito della partenza. Il compenso non è parametrato a un criterio forense, né al decreto ministeriale 55 del 2014, ma a una voce di welfare migratorio destinata al migrante. È una
cifra forfettaria, identica per ogni pratica, indifferente alla complessità del caso. Ed è un compenso condizionato a un risultato: la partenza. Se lo straniero resta, se ci ripensa, se valuta con il suo avvocato l’esistenza dei presupposti per una protezione internazionale o per un ricorso avverso il diniego, l’avvocato lavora gratuitamente. Se invece parte, l’avvocato incassa. Questo non è un compenso professionale. È un premio di produzione. E il prodotto è la partenza del migrante.
Si coglie immediatamente la distorsione: L’avvocato è, per definizione costituzionale e deontologica, indipendente dall’interesse pubblico che il suo assistito può voler contestare. L’articolo 24 della Costituzione non tollera che il difensore riceva una retribuzione proporzionata al conseguimento del risultato voluto dall’Amministrazione che quel difensore dovrebbe essere pronto a citare in giudizio. La legge professionale del 2012 non consente che il compenso dipenda da un esito coincidente con la finalità politica dello Stato-parte. Il codice deontologico impone all’avvocato di agire nell’esclusivo interesse dell’assistito: non di un apparato ministeriale, non di un’agenda di governo, non di un obiettivo statistico sui rimpatri.
 
La norma in conversione configura un’ipotesi di strutturale conflitto di interessi. L’avvocato chiamato ad assistere lo straniero nell’adesione al programma è, nel medesimo istante, il professionista che dovrebbe valutare con lucidità se non sussistano i presupposti di una protezione internazionale, di una protezione speciale, di un’impugnazione dell’espulsione. Se una scelta gli frutta 615,00 euro
e l’altra non gli frutta nulla, l’equilibrio del consiglio professionale è compromesso in partenza. La libertà del parere tecnico viene sostituita da una convenienza economica orientata.
 
Vi è poi un dettaglio non casuale. La norma non parla di “avvocato”. Parla di “rappresentante legale munito di mandato”. La formula è ambigua e apre domani a figure diverse dall’avvocato iscritto all’albo, con ripercussioni sulla riserva professionale e sulla qualità dell’assistenza resa. Il disegno complessivo, a questo punto, diventa leggibile. Si restringe l’accesso al patrocinio a spese dello Stato dove l’avvocato difende. Si sceglie un lessicogenerico, il “rappresentante legale”, che consente di estendere la prestazione a figure non togate. Il difensore dei diritti non è più un avvocato. Un collaboratore sottopagato. Un segretario retribuito a risultato. L’Avvocatura italiana non può accettarlo. Non per ragioni corporative, ma per ragioni costituzionali. Il giorno in cui il difensore viene pagato per aver convinto il proprio assistito a rinunciare a una tutela, la difesa cessa di essere un diritto. È precisamente ciò contro cui la Costituzione è stata scritta. Se il Governo vuole incentivare i rimpatri volontari, gli strumenti esistono: Prefetture, enti locali, organizzazioni internazionali, associazioni. A questi soggetti spetta la funzione di accompagnamento amministrativo. Non all’Avvocatura, che ha un altro mandato, scritto nella Costituzione e nel giuramento professionale.
Additare gli avvocati come responsabili dell’inefficienza dello Stato è poi un tema
populista e non corrispondente alla verità. Ciò che non si può consentire è che il diritto di difesa venga trattato come un costo da comprimere, anziché come un pilastro della nostra civiltà. E non si può consentire, ancor meno, che il difensore venga retribuito per indurre il proprio assistito a non difendersi. Se davvero si vuole ridurre i tempi, si metta mano alle Prefetture e alle Commissioni. Se davvero si vuole ridurre il contenzioso, si migliori la qualità delle decisioni amministrative. Il Parlamento deve lasciare agli avvocati le prerogative che la Costituzione ha loro affidato. La difesa dei diritti è una di queste. Il compenso per aver convinto a rinunciare ai diritti non lo è, né potrebbe esserlo. Perché il giorno in cui lo fosse, l'avvocato avrebbe cessato di essere avvocato, e la Repubblica avrebbe cessato di essere quella disegnata dall'articolo 24.
 
*Componente del CNF per il Distretto di Catanzaro


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