
Il disegno di legge S. 775 e la revoca del beneficio: cosa cambia davvero rispetto alla giurisprudenza
22 luglio 2026 12:42di ANTONELLO TALERICO*
Il disegno di legge S. 775 e la revoca del beneficio: cosa cambia davvero rispetto alla giurisprudenza
Il 21 luglio 2026 l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge S. 775, che modifica l’articolo 79, comma 1, lettera d), del testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Il voto trasmette il testo alla Camera.
L’intervento è di una sola disposizione e riguarda l’obbligo, a carico di chi è stato ammesso al beneficio, di comunicare le variazioni del proprio reddito mentre il processo è ancora in corso.
Il disegno di legge sostituisce la formula vigente (alla lettera d) dell’art. 79) con la seguente: «l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito di cui agli articoli 76 e 77, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione».
La differenza operativa : Oggi va comunicata ogni «variazione rilevante»; con la riforma va comunicata solo la variazione «che determina il superamento» della soglia di ammissione. Tutto il resto sono ritocchi: l’aggancio espresso agli articoli 76 e 77 e una correzione grammaticale minima.
Sul richiamo agli articoli 76 e 77 va fatta però una precisazione, perché il testo qui è meno lineare di quanto sembri. La soglia reddituale e il perimetro dei redditi rilevanti — comprese le voci esenti da IRPEF o soggette a ritenuta a titolo d’imposta — sono nell’articolo 76; l’articolo 77 disciplina invece l’adeguamento biennale di quella soglia in base agli indici ISTAT. Il rinvio a entrambe le norme, quindi, non aggiunge nuove componenti di reddito da calcolare: individua semplicemente il parametro — la soglia vigente, così come periodicamente aggiornata — al di sopra del quale scatta l’obbligo. È un rinvio corretto, ma non innocuo sul piano redazionale, perché àncora l’obbligo a una soglia mobile.
Il problema nasce dalla formula vigente: parla di «variazioni rilevanti dei limiti di reddito», ma i limiti non variano per iniziativa del cittadino — li fissa e li aggiorna il decreto ministeriale. Ciò che varia è il reddito. La Cassazione aveva adottato una interpretazione nel senso più rigoroso: «rilevante» è qualunque variazione apprezzabile, indipendentemente dal fatto che faccia superare la soglia.
Su questa linea si collocano Cass., sez. IV, n. 43593 del 2014 e Cass. n. 9727 del 2022, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale e anche di variazioni occasionali, comporta la revoca dell’ammissione, pur quando quelle variazioni non facciano venir meno le condizioni di reddito. Ancora prima, la Cassazione aveva affermato che la comunicazione è dovuta anche se le variazioni non implicano il superamento della soglia, perché occorre mettere l’autorità nella condizione di valutare dati «suscettibili di valutazione discrezionale», in adempimento di un dovere di lealtà verso le istituzioni.
La relazione al disegno di legge in commento considera iniqua questa interpretazione, che nella pratica faceva perdere il beneficio per un difetto puramente comunicativo pur restando non abbienti.
Va detto, che questo orientamento non è privo di contrappesi. Sul versante della falsità dichiarativa, le Sezioni Unite hanno affermato che l’incompletezza o la falsità della dichiarazione ex articolo 79, lettera c), non determina la revoca quando i redditi effettivi restino comunque sotto la soglia, dovendo la revoca muoversi entro i casi tassativi degli articoli 95 e 112. È una lettura sostanziale che tira in direzione opposta al rigore formalistico applicato alla lettera d). Il disegno di legge, letto in questa cornice, non smentisce la Corte in blocco: dà veste legislativa alla lettura sostanzialistica là dove la giurisprudenza sulla lettera d) era rimasta invece ancorata alla forma.
Il punto che spesso sfugge è che la lettera d), da sola, è solo un impegno dichiarativo. La sanzione sta altrove: nell’articolo 112, comma 1, lettera a), che impone al magistrato di revocare l’ammissione «se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito». La revoca ex lettera a) opera dalla scadenza del termine di comunicazione (art. 114) ed è la classica revoca formale, disposta d’ufficio.
Ecco perché la modifica, oggi, ha un effetto reale: restringendo l’oggetto dell’obbligo alle sole variazioni che superano la soglia, si toglie fondamento all’omissione che oggi innesca la revoca automatica. Se non c’è più l’obbligo di comunicare l’oscillazione infra-soglia, non c’è più l’inadempimento sanzionabile. In pratica, sparisce la revoca del non abbiente per un ritardo o una dimenticanza su una variazione che non lo ha mai reso abbiente.
Tre cose restano intatte.
Primo, l’articolo 95 non è toccato: chi rende una dichiarazione falsa sull’istanza iniziale resta penalmente responsabile. Secondo, la lettera c) non è toccata: l’autocertificazione mendace sulle condizioni di reddito conserva il suo rilievo sull’ammissibilità. Terzo, e soprattutto, non è toccata la revoca sostanziale dell’articolo 112, comma 1, lettera d), quella che l’ufficio finanziario può richiedere in ogni momento, e comunque entro cinque anni dalla definizione del processo, se risulta la mancanza — originaria o sopravvenuta — delle condizioni di reddito. Chi supera davvero la soglia e tace resta pienamente esposto. La riforma non è un condono: incide solo sulla revoca formale-comunicativa, non su quella che colpisce l’abuso reale.
Il passaggio alla Camera offre lo spazio per due precisazioni che gioverebbero al testo: chiarire il coordinamento con l’articolo 112, così che la soppressione della causa di revoca formale risulti esplicita e non affidata all’interprete, e valutare se il richiamo all’articolo 77 non richieda un aggiustamento, dato che quella norma riguarda l’adeguamento della soglia e non la sua misura. Sono interventi di cesello, non di sostanza. La direzione, per la parte che tocca la tutela effettiva del diritto di difesa dei non abbienti, è quella giusta.
*Coordinatore Commissione Cnf
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