
Sentenza del Giudice del Lavoro di Castrovillari: liquidazione dovuta anche senza interruzione tra contratto a termine e stabilizzazione
26 febbraio 2026 17:24Con sentenza depositata il 14 febbraio 2026, il Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Caputo – ha accolto il ricorso promosso da un ricorrente, difeso dall’Avv. Giuseppe Tagliaferro, condannando l’INPS alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto maturato nel periodo 2015–2019 quale lavoratore LSU/LPU presso l’ex Comune di Rossano, oggi Corigliano-Rossano.
Il ricorrente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato fino alla stabilizzazione intervenuta il 30 dicembre 2019. Nonostante la cessazione formale del rapporto a termine e la successiva assunzione a tempo indeterminato, l’INPS aveva negato la liquidazione del TFR, sostenendo l’assenza di una “soluzione di continuità” tra i due rapporti e richiamando istituti propri delle prestazioni previdenziali.
Il Tribunale ha respinto integralmente le eccezioni dell’Istituto, sia in punto di improcedibilità, decadenza, prescrizione quinquennale che nel merito; condividendo le argomentazioni della difesa del ricorrente. La decisione si fonda sul principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24280/2014) e ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo cui il TFR ha natura retributiva e non previdenziale e sorge in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla permanenza dell’iscrizione al fondo o dalla successiva riassunzione presso il medesimo ente.
Il Giudice ha chiarito che per i dipendenti pubblici contrattualizzati il TFR/TFS è ancorato agli stessi presupposti applicabili per i dipendenti del settore privato. È stata quindi disposta la consulenza tecnica per la quantificazione del credito e l’INPS è stata condannata al pagamento delle somme dovute, a titolo di TFR/TFS per il pregresso periodo di lavoro a tempo determinato dal 2015 a 2019, oltre interessi e al pagamento delle spese di giudizio.
La pronuncia assume particolare rilievo sia in considerazione del numero dei lavoratori LSU/LPU interessati nel medesimo periodo presso l’ente locale e sia perché configura un precedente significativo in materia di frazionabilità del rapporto e diritto alla liquidazione del TFR/TFS in caso di stabilizzazione
La sentenza del Tribunale di Castrovillari, inoltre, può costituire un contributo nella risoluzione della stessa problematica, inducendo l’Inps a modificare l’orientamento assunto da tempo a livello nazionale e che ha impedito ad una intera categoria di dipendenti pubblici il diritto di ricevere il TFR/ TFS per il periodo lavorativo a tempo determinato, nonostante i contributi previdenziali versati in loro favore dalle rispettive Pubbliche Amministrazioni.
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