Tiriolo esclusa dal fondo di sostegno alle attività economiche. La Giunta al Governo: "Rivedere i criteri"

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  02 gennaio 2021 17:30

La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, con deliberazione n. 108 del 15 dicembre 2020 ha richiesto al Governo Nazionale di rivedere i criteri/parametri attraverso i quali si è addivenuti alla individuazione dei Comuni  aventi diritto e, di conseguenza, beneficiari delle provvidenze economiche, di cui all’art. 1, comma 65° - ter della legge 27dicembre 2017 n. 205 e ss.mm.ii., che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo  di  sostegno  alle  attività  economiche,  artigianali  e  commerciali,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al 2022.

Per opportuna conoscenza si rende noto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha provveduto al riparto delle provvidenze economiche in favore dei Comuni aventi diritto alla ripartizione sulla base dei seguenti parametri:

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1) Comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5.000 abitanti;

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2) Comuni intermedi sino a 3.000 abitanti.

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Il Comune di Tiriolo, pur essendo ubicato nella fascia dei “comuni intermedi”, è stato escluso dalla ripartizione del fondo, istituito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato al sostegno del settore artigianale e commerciale in conseguenza del manifestarsi dell’epidemia da COVID-19, per avere superato la soglia dei 3000 abitanti.

La Giunta comunale nel formalizzare l’istanza al Governo Nazionale ha evidenziato come i parametri all’uopo individuati penalizzano inspiegabilmente entità territoriali come, per esempio, Tiriolo che per un verso e pur considerato quale “Comune intermedio”, supera la soglia dei tremila abitanti, mentre dall’altro verso, non viene annoverato quale “Comune periferico e ultraperiferico di area interna”; puntualizzato come le  caratteristiche  del territorio di Tiriolo e  il  suo posizionamento/collocazione  geografica  ben  si  attagliano  a  quelle  che  risultano  essere  le  ragioni  che  sono alla base della normativa di riferimento, che e per l’appunto, tendono a fornire un sollievo/sostegno di natura economica   a  beneficio   delle   attività  economiche,   artigianali   e   commerciali   che   operano  in  territori particolarmente  svantaggiati  sotto  il  profilo della  collocazione  geografica; ha precisato  come dette  incongruenze  appaiono  essere  ancora  più  stringenti  se  solo  si  considera  le difficoltà nelle quali oggi e a causa dell’emergenza sanitaria in corso, versano gli operatori economici locali, e come l’erogazione di dette risorse economiche potrebbero certamente consentire ai Comuni destinatari delle  stesse  di  poter  far  fronte  alle  necessità  e  fornire  una  sia  pur  minima  risposta  concreta  e  positiva  ai settori  economici  del territorio. 

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