
In Italia sono entrate in vigore nuove regole significative sulla trasparenza dei mutui e del credito ai consumatori, introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2023/2225 (CCD2) e modifica profondamente il Testo Unico Bancario (TUB), puntando a una maggiore protezione dei cittadini. Le norme si applicheranno pienamente entro il 20 novembre 2026
L’ avvocato Elena Mancuso esponente del Direttivo Nazionale dell’ associazione dei consumatori Adusbef Aps , evidenzia come le banche dovranno fornire ai cittadini che richiedono un mutuo o un finanziamento, tutte le informazioni pre-contrattuali con congruo anticipo, in maniera chiara dettagliata e trasparente .
Il nuovo art. 124-bis TUB stabilisce altresì in modo esplicito che la valutazione del merito creditizio deve essere effettuata nell’interesse del consumatore, al fine di evitare pratiche irresponsabili e situazioni di sovraindebitamento. Con ciò abbiamo un cambio di prospettiva: la verifica non è più solo presidio prudenziale a tutela del finanziatore, ma diventa strumento di protezione della persona.
Allo stesso modo i messaggi pubblicitari devono includere in modo chiaro e leggibile esempi rappresentativi con tassi (TAEG), costi totali del credito ed eventuali spese accessorie obbligatorie.
La banca finanziatrice , precisa l’avvocato Mancuso ha l'obbligo di fornire chiarimenti personalizzati e gratuiti per illustrare se il finanziamento proposto sia effettivamente adatto alle esigenze economiche del cliente.
L’ obbligo di trasparenza si estende non solo sul costo del credito ma pure sugli accessori come le polizze collegate al prestito (es. polizze vita o perdita d'impiego), la banca ha il divieto di imposizione esclusiva.
Le banche dovranno spiegare in modo semplice come viene calcolato il tasso, senza formule opache o riferimenti a indici poco noti.
La Corte di Giustizia UE ha ribadito che le clausole sui tassi devono essere comprensibili.
La recente pronuncia della Corte di Giustizia Corte di Giustizia UE, Sez. III, causa C471/24, 12 febbraio 2026 si è espressa sulla nullità della clausola di un contratto di mutuo ipotecario relativa alla determinazione del tasso d’interesse variabile, per difetto di trasparenza.
Viene dunque valorizzata la trasparenza bancaria con la tutela dei c.d. contraenti deboli, in particolare dei consumatori attraverso la semplificazione della documentazione, una comunicazione con i clienti chiara e una informativa pre contrattuale.
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