Truffe allo Stato e autoriciclaggio nel Cosentino, c'è difetto di competenza: il Riesame rinvia al Tribunale di Paola
Tribunale di Cosenza
Accolta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dai difensori di due indagati
07 febbraio 2025 13:59
In relazione all'operazione della Polizia di Stato, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e della Guardia di Finanza di Cosenza, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, su una serie di truffe ai danni dello Stato per il conseguimento di crediti di imposta, con monetizzazione degli stessi mediante cessione a Poste Italiane S.p.A. e successivo autoriciclaggio della provvista, che ha portato, oltre all'arresto di alcune persone indagate, anche all'emissione di numerosi provvedimenti di sequestro preventivo per equivalente da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza per oltre 15 milioni di euro, eseguiti nella prima decade del mese di gennaio tra Cetraro e Cosenza, nei giorni scorsi, il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Riesame delle misure cautelari reali, ha esaminato i diversi ricorsi proposti dai difensori. Tra questi, quelli proposti dagli Avvocati Simona Socievole ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, nell'interesse di V.A. di Acquappesa e A.A. di Guardia Piemontese, entrambi sottoposti ad indagini preliminari per plurimi tentativi di autoriciclaggio, autoriciclaggio e truffe, posti in essere in concorso con altre persone, avverso i decreti di sequestro preventivo emessi nei loro confronti.
Ebbene, gli Avvocati Socievole e Quintieri, preliminarmente, impugnavano i provvedimenti emessi a carico dei loro assistiti, lamentando l'incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza ritenendo che l'Autorità Giudiziaria competente fosse quella di Paola. Infatti, i reati ascritti a V.A. e A.A. e agli altri indagati, sarebbero stati consumati, prevalentemente, in Cetraro e luoghi viciniori, territori ricadenti nella giurisdizione del Tribunale di Paola, ove sono residenti, peraltro, i capi, promotori ed organizzatori dell'associazione a delinquere contestata per la commissione di truffe aggravate ed autoriciclaggi. Pertanto, chiedevano ai Giudici del Riesame di annullare i decreti di sequestro preventivo, disponendo il dissequestro immediato e la restituzione agli aventi diritto, trasmettendo gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola ritenuto competente per quanto di competenza.
Il Collegio giudicante (Presidente Paola Lucente, Giudici a latere Marco Bilotta e Fabio Giuseppe Squillaci), ha ritenuto fondata tale eccezione difensiva, reiterata in udienza dall'Avvocato Quintieri e contrastata dal Pubblico Ministero di Cosenza Domenico Frascino anche con una memoria difensiva. Secondo il Tribunale non può revocarsi in dubbio che sussiste la connessione tra il reato associativo e tutti gli altri reati contestati agli indagati, tra i quali i ricorrenti, in quanto costituenti reati fine. Proprio il costrutto accusatorio che muove dalla sussistenza di una rete di persone fisiche, tutte connesse tra loro, svolgenti la medesima attività illecita di monetizzazione di crediti di imposta e successivo reinvestimento in metalli preziosi delle somme illegittimamente procurate, tra cui intermediari, prestanomi, beneficiari di denaro o altri valori ritenuti reimpiego dei profitti illegittimamente conseguiti, milita per la sussistenza di una forte connessione teleologica tra il reato associativo e tutti gli altri, a prescindere dai loro rispettivi autori. Ciò, peraltro, è rafforzato dai legami di parentela tra gli autori delle truffe e degli autoriciclaggi e i soggetti beneficiari delle somme o oro percepiti, che rispondono dei riciclaggi.
Pertanto, in presenza di connessione, la competenza territoriale, come correttamente sostenuto dagli Avvocati Socievole e Quintieri, deve radicarsi in base al reato più grave, che nel caso specifico, è il delitto di riciclaggio. E tra i riciclaggi, deve aversi riguardo a quello più antico, nello specifico contestato al capo 92) commesso in Acquappesa marina dal 28 ottobre 2021 al 31 maggio 2022, con evidente competenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola. L'accoglimento della eccepita questione preliminare sulla competenza territoriale non ha consentito al Tribunale del Riesame di Cosenza di valutare il fumus dei reati, il periculum e le altre richieste difensive. In definitiva, i Giudici del Riesame, dichiarata la incompetenza del Gip del Tribunale di Cosenza, mantenuto fermo il sequestro, hanno ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero di Cosenza affinché curi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Paola per la convalida dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Cosenza nei termini previsti dal codice di procedura penale (venti giorni), pena la perdita di efficacia dei provvedimenti di sequestro.