Verifiche fiscali sui compensi dei professionisti anche sotto i 5mila euro, la Camera civile dice no

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Verifiche fiscali sui compensi dei professionisti anche sotto i 5mila euro, la Camera civile dice no


  04 maggio 2026 13:17

La Camera Civile di Catanzaro Capoluogo, raccogliendo e condividendo le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dell’Avvocatura del Distretto di Catanzaro con nota del 29 aprile 2026, investe dell’iniziativa l’Unione Nazionale delle Camere Civili per le interlocuzioni con il Parlamento ed i Ministeri finalizzate all’accoglimento della richiesta in oggetto e prende ferma posizione sul recente intervento normativo introdotto dall’art. 1, comma 725, della legge n. 199/2025, che ha modificato l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

"La disposizione, che entrerà in vigore il 15 giugno 2026, introduce un meccanismo di riscossione particolarmente incisivo nei confronti dei professionisti creditori della pubblica amministrazione, prevedendo la verifica e il versamento diretto all’agente della riscossione anche per importi inferiori a euro 5.000 e in presenza di debiti fiscali di qualunque ammontare".

"Tale disciplina determina una evidente e ingiustificata disparità di trattamento. A differenza della generalità dei debitori fiscali, per i quali la verifica è subordinata al superamento della soglia di euro 5.000, i professionisti vengono assoggettati a un regime più gravoso, senza alcuna soglia minima. Ancora più marcata appare la disparità rispetto ai dipendenti pubblici, i cui emolumenti continuano a beneficiare di specifiche garanzie e limiti di pignorabilità".

La Camera Civile di Catanzaro Capoluogo "evidenzia come tale impostazione risulti priva di una ragionevole giustificazione: il debito fiscale del professionista non differisce, per natura, da quello di qualsiasi altro contribuente. La sola qualità soggettiva del creditore non può legittimare un sistema di riscossione più invasivo e penalizzante".

"La disciplina incide inoltre in modo significativo sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva. Il meccanismo introdotto, infatti, si fonda su cartelle esattoriali che, nella prassi, possono risultare non conosciute, irregolarmente notificate, prescritte, sospese, rateizzate o oggetto di contestazione. In tale contesto, il pagamento diretto all’agente della riscossione rischia di produrre effetti patrimoniali immediati, prima che il professionista possa ottenere una verifica giurisdizionale piena ed effettiva. La criticità è ulteriormente aggravata dal fatto che la riscossione non avviene attraverso gli strumenti ordinari, quali il pignoramento presso terzi, che garantiscono adeguate forme di tutela, bensì tramite un automatismo amministrativo collegato ai pagamenti della pubblica amministrazione. Ne deriva che il professionista può essere privato, in tutto o in parte, del proprio compenso senza un effettivo contraddittorio preventivo e senza la possibilità di un rimedio tempestivo. Particolarmente delicata è l’incidenza della norma sul patrocinio a spese dello Stato. In tali ipotesi, il compenso dell’avvocato non costituisce un ordinario credito commerciale ma rappresenta il corrispettivo di una funzione essenziale per l’attuazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. L’assoggettamento di tali compensi a un regime esattivo più gravoso rischia di disincentivare l’assunzione degli incarichi, con conseguenze negative per i cittadini economicamente più deboli e per l’effettività del sistema di giustizia".

"Sotto altro profilo, la disciplina si pone in contrasto con i principi di legalità, proporzionalità e buon andamento di cui agli artt. 23 e 97 della Costituzione. Il sacrificio patrimoniale imposto al professionista non appare infatti né adeguatamente delimitato né proporzionato, consentendo l’intercettazione dei compensi anche in assenza di una soglia minima e senza una chiara disciplina procedimentale. Un’eventuale estensione applicativa mediante atti amministrativi aggraverebbe ulteriormente tali criticità, non potendo una fonte secondaria ampliare l’ambito di una misura così incisiva sui diritti patrimoniali. Alla luce di tali rilievi, emerge con evidenza la necessità di un intervento abrogativo. La norma, infatti, non realizza un equo bilanciamento tra l’interesse alla riscossione e la tutela del lavoro professionale, introducendo una disciplina selettiva, sproporzionata e discriminatoria. Ciò appare ancor meno giustificabile ove si consideri che l’ordinamento già prevede strumenti efficaci per la riscossione coattiva, quali il pignoramento presso terzi, le procedure esecutive ordinarie e gli altri istituti previsti dalla legge, senza necessità di introdurre meccanismi derogatori riservati ai soli professionisti".

Per tali ragioni, la Camera Civile di Catanzaro Capoluogo ritiene necessario e urgente " un intervento legislativo volto all’abrogazione dell’art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973 introdotto dall’art. 1, comma 725, legge n. 199/2025, nella parte in cui prevede, a decorrere dal 15 giugno 2026, un regime speciale di verifica e di versamento diretto all’agente della riscossione dei compensi dovuti ai professionisti da parte della pubblica amministrazione, anche per importi inferiori alla soglia ordinaria di euro 5.000 e in presenza di cartelle esattoriali di qualunque ammontare".

In via subordinata, la Camera Civile di Catanzaro Capoluogo  "auspica una profonda revisione della norma che introduca: una soglia minima di rilevanza del debito non inferiore a euro 5.000; garanzie analoghe a quelle previste per i redditi da lavoro dipendente; l’esclusione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato; l’obbligo di preventiva comunicazione al professionista; la sospensione del meccanismo in presenza di contestazioni o situazioni non definitive; il divieto di applicazione retroattiva".

"In difetto di tali interventi, la disposizione appare esposta a rilevanti profili di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. La Camera Civile di Catanzaro Capoluogo confida in un sollecito intervento del legislatore, volto a ristabilire equità, proporzionalità e rispetto delle garanzie fondamentali nell’ambito della riscossione dei tributi".


Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.