
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA
Nel dibattito quotidiano sulla gestione delle udienze nei tribunali italiani, uno dei temi più ricorrenti riguarda la difficoltà di rispettare gli orari fissati. È esperienza comune, per chi esercita la professione forense, trascorrere intere mattinate in attesa della trattazione di procedimenti che spesso subiscono rinvii o slittamenti significativi. Le cause di tali ritardi sono molteplici: dall’organizzazione interna degli uffici giudiziari, alla necessità di coordinare le presenze delle parti, fino a problematiche tecniche o procedurali che inevitabilmente incidono sulla calendarizzazione.
L’attività dell’avvocato, per sua natura, richiede dunque una notevole capacità di adattamento a tempistiche elastiche, talvolta imprevedibili. Non è raro che una singola udienza comporti ore di attesa, talvolta concluse con un semplice rinvio, con conseguente impatto sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione degli altri impegni professionali. A ciò si aggiungono le frequenti istanze dei colleghi per la trattazione anticipata delle cause, le assenze o le difficoltà organizzative che contribuiscono a rendere il sistema inevitabilmente fluido.
In questo contesto, assume particolare rilievo la disciplina delle videoconferenze disposte per i procedimenti penali, soprattutto quando coinvolgono soggetti ristretti in istituti penitenziari o collocati in siti remoti ad alta sicurezza.
La partecipazione a distanza nel processo penale italiano trova il proprio fondamento negli articoli 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotti per fronteggiare in modo strutturale i procedimenti di criminalità organizzata e progressivamente ampliati dal legislatore. La ratio di tali disposizioni è duplice: da un lato, garantire imprescindibili esigenze di sicurezza, evitando la movimentazione di detenuti ad alta pericolosità; dall’altro, assicurare efficienza ed economicità al sistema processuale.
Non a caso, il ricorso alla videoconferenza è previsto in via tipica – e spesso necessaria – per procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti. In tali contesti, la partecipazione a distanza non rappresenta una mera opzione organizzativa, ma una modalità strutturale del processo, scandita da tempi e modalità rigidamente predeterminati e coordinati con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Le videoconferenze implicano infatti un apparato organizzativo complesso: la predisposizione di sale protette, la gestione dei collegamenti tecnici, il coordinamento tra uffici giudiziari e istituti penitenziari, nonché l’impiego di risorse economiche pubbliche non trascurabili. I costi del sistema, che gravano sull’intera collettività, impongono una gestione rigorosa ed efficiente delle finestre temporali disponibili, le quali non sono suscettibili di adattamenti discrezionali.
Proprio per tali ragioni, le udienze che prevedono collegamenti da remoto devono essere trattate con priorità rispetto ad altri procedimenti ordinari. Si tratta di una necessità organizzativa, non di una scelta di favore.
È opportuno chiarire, con fermezza, che tale priorità non è in alcun modo finalizzata ad agevolare i collaboratori di giustizia o i loro difensori. Al contrario, la prassi dimostra come anche questi ultimi siano pienamente soggetti alle rigidità e alle inefficienze del sistema.
Non è infrequente, infatti, che proprio i difensori impegnati in procedimenti con videocollegamenti da siti protetti siano costretti a lunghe attese, talvolta per ore, prima che il collegamento venga attivato. Ciò accade, ad esempio, quando le udienze ordinarie o altri procedimenti – quali quelli trattati in sede camerale, inclusi gli incidenti di esecuzione – vengano esauriti prima di procedere al collegamento da remoto, in funzione dell’organizzazione del ruolo e dei carichi di lavoro del giudice.
In tali circostanze, anche i collaboratori di giustizia e i loro difensori restano in attesa presso i siti remoti protetti, senza alcuna corsia preferenziale effettiva, dovendo sottostare alle medesime dinamiche organizzative che caratterizzano l’intero sistema giudiziario. Questo dato empirico è essenziale per comprendere come non vi sia alcun trattamento privilegiato, ma piuttosto l’applicazione di regole tecniche e organizzative comuni a tutti gli operatori del diritto.
Alla luce di ciò, qualunque manifestazione di dissenso nei confronti della priorità riconosciuta alle videoconferenze, specie se fondata su una percezione di presunti favoritismi nei confronti dei cosiddetti “pentiti”, è destinata a lasciare il tempo che trova. Le opinioni personali, pur legittime, non possono incidere su un sistema che risponde a esigenze oggettive di sicurezza, efficienza ed economia.
È comprensibile che, in un contesto professionale complesso, possano emergere tensioni o percezioni divergenti. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra il piano delle opinioni e quello delle regole: le prime appartengono al dibattito, le seconde all’ordinamento.
La realtà delle aule di giustizia impone a tutti gli operatori – magistrati, avvocati e parti – un costante adattamento a vincoli organizzativi spesso stringenti. In questo equilibrio delicato, la gestione delle videoconferenze dai siti remoti rappresenta una componente tecnica imprescindibile, che non può essere interpretata come una scelta discrezionale o, peggio, come un privilegio.
Accettare una certa elasticità degli orari è parte integrante della professione forense. Comprendere le ragioni delle priorità, tuttavia, è un passaggio ulteriore, necessario per una lettura corretta e consapevole del funzionamento del sistema giudiziario.
*Avvocato
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